Il 17 Marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla diffusione del Coronavirus.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Alcune di queste misure che riguardano la categoria dei freelance, che stanno affrontando una situazione particolarmente delicata.
Di seguito i provvedimenti previsti nei confronti dei liberi professionisti:
- Un ammortizzatore sociale consistente in un’indennità di 600 euro esentasse, ad personam, a favore dei liberi professionisti e dei co.co.co. iscritti alla Gestione separata Inps, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non già titolari di pensione. Tale contributo verrà erogato dall’Inps ma non sono ancora note le modalità e i termini. Il contributo è per ora previsto solo per il mese di marzo 2020.
- Un analogo contributo, pari a 600 euro al mese esentasse, è stato previsto a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che possano vantare almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Non hanno diritto a questa indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente.
- È stato rinviato il pagamento dell’Iva annuale che era in scadenza il 16 marzo e, più in generale, le scadenze relative a pagamenti tributari e previdenziali fino al 31 maggio. Nulla è stato ancora previsto in relazione alle scadenze, per noi rilevanti, per i versamenti contributivi e fiscali di fine giugno.
- Un’indennità a favore dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, in relazione ai figli di età non superiore ai 12 anni (nessun limite di età in caso di figli disabili) in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal 5 marzo. Il congedo, di massimo 15 giorni, è calcolato, per ciascuna giornata indennizzabile, nella misura del 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa a questo congedo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo.
- È stato istituito uno specifico fondo, denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti ordinisti, che, in conseguenza dell’emergenza, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
- È stato reso possibile, per un periodo di 9 mesi, accedere ai benefici del “Fondo di solidarietà per mutui prima casa” anche per professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE. Accedendo al Fondo è possibile sospendere il pagamento delle rate per un periodo di massimo 9 mesi.
Fonte: http://www.actainrete.it
Inoltre ARERA, l'Autorità'di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tenendo conto delle difficoltà logistiche dovute al coronavirus, ha deciso di posticipare le scadenze per la richiesta di rinnovo del Bonus Energia 2020.In particolare, il posticipo è valido per i cittadini cui Bonus scade tra l' 1 Marzo e il 30 Aprile 2020. Ricordiamo che il bonus è destinato alle famiglie economicamente disagiate cui ISEE non superi € 8,107.4. Inoltre, fra le altre misure, ARERA ha stanziato un fondo di 1 milione e mezzo a sostegno dell'emergenza COVID-19.
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