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Molti smartworkers utilizzano i videoterminali, monitor collegati a computer (preferibilmente pc portatili) attraverso i quali svolgere il proprio lavoro.
Quando si lavora da una postazione di lavoro in Smart Working si devono però seguire delle regole precise, come ad esempio attrezzarla in un determinato modo, per non correre rischi legati alla sicurezza sul posto di lavoro.
Quale postazione di lavoro deve essere predisposta per lavorare in Smart Working? Ecco cosa dice la legge.
Cosa sono i videoterminali?
Per videoterminale si intende un elaboratore elettronico costituito da uno schermo e da una tastiera, accompagnati molto spesso da un mouse esterno. Tuttavia le postazioni, soprattutto in modalità di Lavoro Agile, oggi sono costituite principalmente da un pc portatile.
Il d.lgs. 81/2008 si applica, dunque, ai videoterminalisti, cioè lavoratori che svolgono le proprie mansioni almeno 20 ore a settimana con un’attrezzatura munita di videoterminali. Il videoterminale, però, non è solo la postazione fissa con schermo, tastiera e pc: l’INAIL, infatti, nel documento “Il lavoro al videoterminale” afferma che “con il Decreto legislativo 81/2008 anche le attività connesse all’uso del computer portatile rientrano in quelle tutelate dal titolo VII relativo ai videoterminali”. Pertanto, il d.lgs. 81/2008 può essere applicata anche ai dipendenti in Smart Working che lavorano da pc portatile.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Secondo il già citato Decreto legislativo 81/2008, il datore di lavoro “analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale”.
Questi sono punti fondamentali ai quali prestare particolare attenzione: nel caso dello Smart Working, il datore di lavoro non può controllare tutte le condizioni di conformità delle postazioni di lavoro, soprattutto quando si trovano in casa dei dipendenti. Proprio per questo, secondo un accordo con l’azienda o la pubblica amministrazione, sono i dipendenti stessi a dover verificare, in base alle linee guida, le condizioni di adeguatezza della propria postazione di lavoro in Smart Working. In alternativa gli smartworkers possono affittare una postazione all’interno di un Coworking, predisposto a norma di legge.
La postazione di lavoro
L’allegato XXXIV del d.lgs. 81/2008 approfondisce la tematica delle attrezzature dei videoterminalisti che, come abbiamo visto, possono essere dipendenti che lavorano in Smart Working da un pc portatile.
Schermo
Deve fornire un’immagine stabile, senza sfarfallamento, tremolio o altre forme di instabilità. L’allegato del Decreto legislativo, stabilisce che i fattori di luminosità e contrasto devono poter essere regolati con semplicità anche in base alle condizioni atmosferiche. Evitare, inoltre, riflessi e riverberi sullo schermo, che potrebbero disturbare la vista.
Infine “lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta”.
Nel caso in cui il dipendente in Smart Working abbia a disposizione un computer portatile, si consiglia sempre di utilizzare uno schermo esterno. Se il lavoratore non può farne a meno, dovrà cambiare spesso posizione ed evitare di piegare la schiena in avanti.
Tastiera e dispositivi di puntamento
Secondo il d.lgs. “la tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani”.
Anche il mouse deve essere allo stesso piano della tastiera, posizionato in modo tale da non dover piegare polso e avambraccio per utilizzarlo. Le braccia, infatti, non devono essere piegate e la mano deve trovarsi allo stesso livello dell’avambraccio.
Scrivania
Il piano di lavoro non deve essere di colore bianco, per evitare fastidiosi riflessi. È necessario inoltre posizionare lo schermo ad una distanza adeguata. Come si legge dall’allegato, “l’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti”.
Sedile
La sedia utilizzata per lavorare da pc anche in modalità Smart Working deve avere determinate caratteristiche indicate, come al solito, dal Decreto legislativo:
“Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata”.
La sedia deve essere provvista di un meccanismo girevole ed essere preferibilmente accompagnata da un poggiapiedi per dare un’adeguata postura agli arti inferiori.
E tu, utilizzi tutti gli accorgimenti previsti dalla legge? Scrivilo nei commenti!
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